DailyMedia 4/07/2018

PREMESSA L’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea ed on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, analogiche e digitali. In estrema sintesi, il 75% dell’incremento di investimento rispetto all’anno precedente diventa un credito da utilizzare per ridurre i versamenti delle imposte dovute. Le informazioni che seguono si basano sulla normativa e sul Regolamento di attuazione (1), a cui è stato demandato il compito di disciplinare le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni. CHI PUO’ BENEFICIARE DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito spetta a questi tipi di contribuenti :  imprese (a prescindere da natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico di operatività);  lavoratori autonomi (2);  enti non commerciali. QUALI SONO GLI INVESTIMENTI RILEVANTI  Possono beneficiare dell’agevolazione gli acquisti di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati: su giornali e stampa quotidiana e periodica, anche on-line, nazionali e locali;  sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Le spese per l’acquisto di pubblicità possono fruire del credito d’imposta al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Viceversa, sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio le televendite, i servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. IL CREDITO D’IMPOSTA Per poter beneficiare dell’agevolazione, il valore degli investimenti pubblicitari del 2018 deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per valutare la spesa incrementale, è necessario considerare che:  per “stessi mezzi di informazione” devono intendersi non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo, e cioè stampa ed emittenti radiofoniche e televisive;  nell’ipotesi in cui gli investimenti dovessero essere effettuati sia sulla stampa sia sulle emittenti radiofoniche e televisive, l’incremento deve essere verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, prendendo in considerazione i rispettivi incrementi percentuali;  la separazione del calcolo non implica che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato (ad esempio) sulla stampa se, contestualmente, si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo. In pratica, quindi, occorre che siano aumentati sia gli investimenti sulla stampa, sia quelli nei canali radiofonici e televisivi. Se si verifica questa condizione, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:  75% dell’incremento degli investimenti, nel caso generale;  90% dell’incremento, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative (3). Peraltro, nel periodo di prima applicazione, anche alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle start up innovative, il credito d’imposta sarà provvisoriamente riconosciuto nella misura del 75% (in attesa di ricevere l’autorizzazione della Commissione europea alla percentuale del 90 %). Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste da norme nazionali, regionali o comunitarie per le medesime voci di spesa, IL LIMITE MASSIMO Il credito d’imposta spetta, comunque, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito a livello nazionale, e potrà essere inferiore a quello richiesto se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, sarà prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti. In caso di ripartizione percentuale, saranno applicabili due limiti individuali e, pertanto, nessun contributo potrà superare:  il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;  il 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. Per il 2018, i due tetti ammontano, rispettivamente, a 1.500.000 € per gli investimenti sulla stampa e 250.000 € per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive. In presenza di investimenti effettuati su entrambi i mezzi di informazione, il richiedente potrà essere destinatario di due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1% quello effettuato nell’anno precedente. L’APPLICAZIONE PER L’ANNO 2017 In sede di prima attuazione, l’agevolazione si estende agli investimenti effettuati nel periodo 24 giugno-31 dicembre 2017, nel rispetto della soglia incrementale dell’1% riferita all’anno precedente. Tuttavia, l’estensione al secondo semestre 2017 riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati sulla stampa, anche on line. LE CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del TUIR. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Qualora il credito d’imposta richiesto dovesse essere superiore alla soglia di 150.000 € (e, di conseguenza, dovesse richiedere, ai fini della relativa liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno), il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012). LA DOMANDA DA PRESENTARE Per ottenere il credito d’imposta, i soggetti interessati devono a presentare un’apposita comunicazione telematica (una “prenotazione”) su un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno specifico modello. Per il 2018, la finestra per la prenotazione si aprirà per 30 giorni, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data in cui il decreto attuativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione dovrà contenere:  i dati identificativi del soggetto richiedente;  il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati (ovvero da effettuare) nel corso dell’anno (nel caso in cui gli investimenti dovessero riguardare sia la stampa che le emittenti ra dio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media);  il costo complessivo degli investimenti effettuati su media analoghi nell’anno precedente (4); l’indicazione dell’incremento degli investimenti in relazione a ciascuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive) in percentuale ed in valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ciascuno dei due media; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia. Dopo avere eseguito le verifiche di competenza, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con proprio provvedimento (da pubblicare sul sito istituzionale) determinerà l’ammontare del credito efettivamente utilizzabile. COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione di debiti tributari mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO La concessione del bonus pubblicità si traduce, come visto sopra, nel riconoscimento di in un contributo. Per quanto riguarda i comportamenti contabli, occorrerà comportarsi così: a)il contributo deve essere rilevato nella voce A5 del conto economico (“altri ricavi”); b)le spese correlate su cui è calcolato questo incentivo devono essere normalmente imputate a conto economico quali costi di periodo; Ai fini fiscali, il contributo rientra tra quelli “in conto esercizio spettanti a norma di legge”, classificabili tra i ricavi ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera h) del TUIR. I CONTROLLI L’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettueranno controlli sull’effettivo possesso dei requisiti che permettono l’ammissione al beneficio fiscale. Se dovesse essere accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge. Ricordiamo, infine, che è possibile chiedere ulteriori chiarimenti in merito al credito inviando una mail al seguente indirizzo: segreteriacapodie@governo.it. NOTE 1 – Il regolamento di attuazione è stato firmato in data 16 maggio ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 2 – Il professionista può pubblicizzare i propri servizi con determinati limiti. L’art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 prevede che: “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”. 3 – Per “microimprese, piccole e medie imprese” dovrebbero intendersi che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a a 43 milioni di euro (come da raccomandazione della Commissione UE n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005). Per “start-up innovative” dovrebbero intendersi le imprese che hanno meno di 10 occupati con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (come da articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). 4 – Come già precisato nei precedenti paragrafi, per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra e non il singolo giornale oppure la singola emittente.