LE LEGGI CHE DISCIPLINANO IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO:

 

LEGGE 6 AGOSTO 1990 n°223 (MAMMì) DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO

SCARICA IL TESTO INTEGRALE>>

 

LEGGE QUADRO INQUINAMENTO ACUSTICO 447/1995

Art. 12 MESSAGGI PUBBLICITARI

1 All’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (1), dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi”.
2 La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del Dlgs 25 gennaio 1992, n. 74.

SCARICA IL TESTO INTEGRALE>>

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 n°177 TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

CAPO IV DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA’

Art. 37 INTERRUZIONI PUBBLICITARIE

1 Fermi restando i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche’ ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche’ della sua durata e natura, nonche’ i diritti dei titolari.

2 Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.


SCARICA IL TESTO INTEGRALE>>