LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE:

 

LEGGE 6 LUGLIO 2002 n° 137   “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”

Art.10 Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d’autore

1 Ferma restando la delega di cui all’articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d’autore.

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DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 n°28 “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

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DECRETO MINISTERIALE 30 LUGLIO 2004 n°30bis Modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un’opera cinematografica.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 6 ottobre 2004 n. 235, ed è entrato in vigore il 21 ottobre 2004.

1. Ammissibilita’ del collocamento pianificato di marchi e prodotti .1. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e’ ammesso il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un’opera cinematografica «product placement» con le modalita’ tecniche previste dal presente decreto.

2. Le forme di collocamento pianificato di cui al comma 1 sono rimesse alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2.

2. Requisiti e limiti di applicazione. 1. La presenza di marchi e prodotti e’ palese, veritiera e corretta, secondo i criteri individuati negli articoli 3, 3-bis e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. Essa deve integrarsi nello sviluppo dell’azione, senza costituire interruzione del contesto narrativo.

2. Ai fini della riconoscibilita’ delle forme di collocamento pianificato di cui all’art. 1, l’opera cinematografica deve contenere un avviso nei titoli di coda che informi il pubblico della presenza dei marchi e prodotti all’interno del film, con la specificaindicazione delle ditte inserzioniste.

3. Alle forme di collocamento di marchi e prodotti di cui all’art. 1 si applicano i divieti e le limitazioni di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, all’art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all’art. 2 del decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425. Si applicano, altresi’, le disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

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