Fieg 23/06/2017

Vi informiamo che giovedì 15 giugno il Senato ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto legge n. 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento (che dovrà avvenire nei prossimi giorni e, comunque, entro il 23 giugno) entreranno in vigore le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge.

Tra queste l’articolo 57-bis che prevede incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, a partire da quelli effettuati nel 2017, dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La misura era stata proposta dalla Fieg al Tavolo dell’editoria e oggetto di delega dalla legge n. 198/2016 (cd. legge editoria).

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali nella Legge di conversione del Decreto legge n. 50/2017

La presente circolare si sofferma in particolare sulla disciplina relativa agli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici.

Nello specifico, si prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria -, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito è aumentato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Agevolati gli investimenti pubblicitari dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Il contributo previsto, sotto forma di credito d’imposta, sarà attribuito a partire dal 2018, relativamente agli investimenti effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge), incrementali rispetto a quelli di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

La norma infatti stabilisce l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta a partire dal 2018: pertanto a tale data (2018) dovrà essere già maturato il credito (per poterlo “attribuire”).

Gli investimenti incrementali agevolabili sono quindi quelli effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della disposizione e il 31 dicembre 2017 (incrementali rispetto a quelli di analoga natura effettuati nell’anno precedente): la realizzazione di tali investimenti incrementali costituisce il necessario requisito per l’attribuzione del beneficio nel corso del 2018.

Tale interpretazione è suffragata da due considerazioni:

1. sarebbe priva del necessario requisito della necessità ed urgenza la disposizione di un decreto legge applicabile agli investimenti pubblicitari effettuati 7 mesi dopo l’emanazione della misura incentivante;

2. l’applicazione dell’incentivo a partire dagli investimenti effettuati nel 2018 produrrebbe l’effetto di indurre le imprese e i professionisti a rinviare gran parte degli investimenti programmati per il 2017 al 2018 (quando sarebbe disponibile l’incentivo) e, pertanto, contrasterebbe con le finalità della norma in quanto comporterebbe la conseguenza di deprimere un mercato che, invece, la misura intende sviluppare.
Sulla questione si segnala un ordine del giorno (G/2853/218/5 a firma del senatore Lai, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n.50/2017) che impegna il Governo a chiarire che “il credito d’imposta in oggetto si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, incrementali rispetto a quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Tenuto conto che le spese sono riferite all’anno in corso (2017), si ritiene che i valori da porre a confronto ai fini della misura degli investimenti pubblicitari incrementali (“le spese di analoga natura sostenute nell’anno precedente”) debbano essere adeguatamente riconsiderati.

DPCM entro 120 giorni con modalità e criteri di attuazione del credito d’imposta

La definizione delle ulteriori modalità e criteri di attuazione del credito d’imposta è demandata ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

A tale proposito si ritiene che la misura in oggetto costituisca un aiuto non selettivo, non rilevante ai sensi del Trattato UE e, di conseguenza, al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato. E’ da ritenere, infatti, che il beneficio previsto – per la parte che prevede il credito d’imposta del 75% – non sia indirizzato a favorire alcune imprese (in quanto applicabile a tutte le imprese di tutti i settori), sia esteso all’intero territorio nazionale e privo, nelle procedure di erogazione, di alcun potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica: caratteristiche proprie degli aiuti non selettivi, per i quali non trova applicazione la disciplina degli aiuti di Stato.

Qualche dubbio sussiste, invece, limitatamente alla differenza rispetto alla misura ordinaria, per l’elevazione della misura del credito d’imposta al 90%, riservata alle microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, che potrebbe non avere i necessari caratteri di non selettività. In tal caso comunque l’applicazione della regola del de minimis, relativa agli aiuti di piccola entità, potrebbe eventualmente ulteriormente ridurre la portata del problema.

Credito d’imposta concesso nel limite massimo di spesa annualmente stabilito

Il credito di imposta è concesso, in ogni caso, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016). Con il medesimo DPCM si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell’onere a carico di ciascuna amministrazione.

Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” per la regolazione contabile delle compensazioni.

Nel riservarci ulteriori approfondimenti, ci è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti.

IL RESPONSABILE AREA RELAZIONI ESTERNE
(Arcangelo Iannace)