Fieg 26/01/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 che definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

Il Decreto in oggetto costituisce l’attuazione di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) che prevede, “al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità”, l’utilizzo anche della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata (vedi la circolare Fieg n. 16 del 20 aprile 2016).

La disposizione del Codice – prevedendo l’utilizzo della stampa quotidiana nella pubblicazione dei bandi e degli avvisi – aveva recepito le osservazioni formulate da Fieg a Governo e Parlamento (ricordiamo il convegno del 18 giugno 2015 con la partecipazione del Presidente del Senato Pietro Grasso e del Presidente dell’Anac Raffaele Cantone) volte a sottolineare come il ricorso esclusivo ad Internet non sia in grado di garantire la necessaria trasparenza delle procedure di gara e il ruolo insostituibile della stampa a difesa della legalità e nel contrasto alla corruzione.

L’intensa e continua attività di pressione della Fieg era valsa a mutare radicalmente l’impostazione contenuta nell’originario schema di Codice in cui si prevedeva esclusivamente il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico.

La pubblicazione del Decreto rende ora operativa l’indicazione del legislatore. In particolare, l’articolo 3 del Decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è effettuata:

  1. per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra 500mila euro e la soglia comunitaria (5,225 milioni di euro), per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
  2. per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie (indicate dall’articolo 35, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016), per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Inoltre, specifica che, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, per area interessata si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto, nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.

L’articolo 4 del Decreto stabilisce gli stessi obblighi di pubblicazione per gli avvisi di post-informazione relativi agli appalti aggiudicati.

Infine, per quanto riguarda le spese per la pubblicazione, l’articolo 5 del decreto prevede il rimborso nei confronti della stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

La pubblicazione del Decreto è di particolare significato perché, oltre a garantire il mantenimento degli obblighi sine die, riafferma l’importante ruolo che la stampa quotidiana è in grado di assolvere nell’informare i cittadini. Il Decreto, infatti, riconosce pienamente e definitivamente quanto sostenuto dalla Fieg: gli obblighi di pubblicità sui giornali quotidiani costituiscono un investimento necessario che consente ai cittadini e all’opinione pubblica la conoscenza di atti e procedure amministrative di particolare importanza.